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Principali innovazioni
del D.P.R. 28.12.2000 n°445
Dal 7 Marzo
2001 le Amministrazioni
Pubbliche e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati
ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione.
Questa e' una
delle novità piu' importanti del D.P.R. del 28.12.2000 n°445 sulla
documentazione amministrativa. Si completa cosi' il cammino avviato nel
1997 dalle leggi Bassanini
Le Amministrazioni e i servizi pubblici non potranno piu'
chiedere i certificati relativi a:
- data e luogo di
nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti
civili e politici
- stato di celibe,
coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio,
decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- iscrizione in albi,
in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini
professionali
- titolo di studio,
esami sostenuti
- qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
- situazione reddituale
o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare
corrisposto
- possesso e numero del
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria
- stato di
disoccupazione
- qualità di
pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili
- iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni
relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di
convivenza a carico
- tutti i dati a
diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello
stato civile
- di non trovarsi in
stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
La richiesta di questi
certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici
costituirà violazione dei doveri d’ufficio
Al posto dei
certificati, amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le
autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare
dall’interessato gli elementi necessari (ad es. per il diploma di
scuola secondaria il cittadino dovra' indicare l’istituto e l’anno
in cui si e' diplomato).
Attenzione:
- i certificati medici,
veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti
non possono essere sostituiti dall’autocertificazione
- e' sempre possibile
per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le
amministrazioni che non possono pretenderli.
Chi deve accettare l’autocertificazione
- le amministrazioni
pubbliche
- i servizi pubblici e cioe' le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti,
l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche
ecc. Per esempio le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad
eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato,
la Telecom, le Autostrade, ecc.-
Attenzione
I Tribunali non sono tenuti ad accettare
l’autocertificazione.
L’autocertificazione
e i privati
L’autocertificazione e' estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di
accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche,
accettare l’autocertificazione non e' un obbligo, ma una facoltà.
Come si fa l’autocertificazione
(dichiarazione
sostitutiva di certificazione)
Per sostituire i certificati basta
una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica
della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono
mettere a disposizione i moduli.
I documenti d’identità al
posto dei certificati
L’esibizione di un
documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità,
passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei
dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza,
cittadinanza e stato civile.
Niente piu' autentiche
su domande e
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' rivolte alle
pubbliche amministrazioni
Per presentare le domande
e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle
amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere
autenticata. E’ sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto
a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un
documento di identità.
Si ricorda che con le
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino puo'
dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua
conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che
le amministrazioni non possono piu' chiedere (ad esempio di essere
erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il
proprio stato di servizio, la conformità all’originale della copia di
un documento, etc.).
L’autentica della
firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione
di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre
persone.
Chi puo' fare le
dichiarazioni sostitutive
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione
Europea
- i cittadini dei paesi
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno
possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che
sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane
Domande e
autocertificazione per fax e per via telematica
Tutte le domande e le
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori
di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la
fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con
la carta d’identità elettronica.
Autentica di copia
Si potrà dichiarare che e' conforme all’originale:
- la copia di un
documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione
- la copia di una
pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio
- la copia di documenti
fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Non e' piu'
necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in
Comune o presso l’amministrazione a cui devono essere consegnati, ma
e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la
fotocopia del documento d’identità.
Impedimento per
ragioni di salute
Quando una persona non e' in grado di rendere una
dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di
salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in
mancanza, un altro parente fino al terzo grado) puo' fare una
dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va
resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni
di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della
persona che ha fatto la dichiarazione.
Le responsabilità di
chi autocertifica
Il cittadino e' responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le
amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano
controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In
caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità
giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
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CARPENEDOLO...
e la sua storia

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