home page

 

L'autocerificazione
 
 
-copia conforme atto d'amministrazione
-copia conforme atto proprio

 

 

 

 

Principali innovazioni
del D.P.R.  28.12.2000 n°445

 

Dal 7 Marzo 2001 le Amministrazioni Pubbliche e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione.

Questa e' una delle novità piu' importanti del D.P.R. del 28.12.2000 n°445 sulla documentazione amministrativa. Si completa cosi' il cammino avviato nel 1997 dalle leggi Bassanini
 
 Le Amministrazioni e i servizi pubblici non potranno piu' chiedere i certificati relativi a:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di convivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d’ufficio

Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari (ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovra' indicare l’istituto e l’anno in cui si e' diplomato).
 
 

Attenzione:
  • i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall’autocertificazione
  • e' sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni che non possono pretenderli.
Chi deve accettare l’autocertificazione
  • le amministrazioni pubbliche
  • i servizi pubblici e cioe' le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.-


Attenzione
I Tribunali non sono tenuti ad accettare
l’autocertificazione.
 
 

L’autocertificazione e i privati

L’autocertificazione e' estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non e' un obbligo, ma una facoltà.
 
 

Come si fa l’autocertificazione
(dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli.

I documenti d’identità al posto dei certificati

L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Niente piu' autentiche

su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta' rivolte alle pubbliche amministrazioni

Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.

Si ricorda che con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino puo' dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono piu' chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all’originale della copia di un documento, etc.).

L’autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.
 
 

Chi puo' fare le dichiarazioni sostitutive

  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell’Unione Europea
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane

 

Domande e autocertificazione per fax e per via telematica

Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d’identità elettronica.

Autentica di copia
Si potrà dichiarare che e' conforme all’originale:

  • la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione
  • la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio
  • la copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Non e' piu' necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’amministrazione a cui devono essere consegnati, ma e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento d’identità.
 

Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non e' in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) puo' fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
 
 

Le responsabilità di chi autocertifica

Il cittadino e' responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione. 

 

 

 
 

CARPENEDOLO...
e la sua storia