Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione del vincolo del prezzo imposto
Il Comune di Carpenedolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2012, ha attivato la procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili inseriti nelle aree P.E.E.P. denominate “Fusetto” e “Chiosarino”, al fine di consentire ai cittadini proprietari di case in tali zone di acquisire la proprietà dell’area su cui è stata edificata la loro abitazione, concessa in diritto di superficie al momento dell’acquisto.
Per i cittadini che hanno acquistato in piena proprietà sia il terreno che le loro case situate nel P.E.E.P. denominato “Fusetto”, viene proposta la possibilità di eliminare il vincolo relativo al prezzo imposto.
Per poter usufruire di tali possibilità la Legge vigente (Legge n. 448/1998) prevede il pagamento di un corrispettivo determinato dal Comune, su parere del proprio Ufficio Tecnico, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2012.
Ciascun proprietario pagherà il corrispettivo in proporzione al valore millesimale del proprio appartamento.
La situazione attuale
P.E.E.P. “FUSETTO”:
TIPO DI CONVENZIONE |
COSA POSSONO FARE |
QUANTO DEVONO PAGARE |
Convenzioni in diritto di superficie della durate di 99 anni |
Possono essere modificate con nuove convenzioni in diritto di proprietà della durata di 20 anni |
Oltre al corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 31 comma 48 della Legge 179/1992, ripartito in base ai millesimi di proprietà, il richiedente dovrà sostenere le spese notarili e relativi diritti di segreteria pari a € 1.000 (da versare solo qualora la pratica vada a buon fine). |
Convenzioni in diritto di proprietà derivate dalla trasformazione del diritto di superficie |
Possono eliminare i vincoli relativi al prezzo imposto e ai diritti soggettivi |
Il corrispettivo da versare sarà calcolato ripartendo ai sensi dell’art. 31 comma 48 della Legge 179/1992 (in base ai millesimi di proprietà)ripartito in maniera proporzionale su 20 anni, applicando quindi una percentuale del 2,00% per ciascun anno residuo rispetto alla scadenza ventennale. Oltre al prezzo sopra determinato il richiedente dovrà versare il 50% del contributo sul costo di costruzione di cui agli artt. 43 e 48 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., calcolato in base alle tariffe in vigore al momento della stipula della convenzione originaria, opportunamente rivalutato ad oggi secondo gli indici e parametri vigenti, le spese notarili e relativi diritti di segreteria pari a € 1.000 (da versare solo qualora la pratica vada a buon fine). |
Convenzioni in diritto di proprietà |
Se stipulate prima del 15.03.1992 (entrata in vigore della Legge 179/1992) possono eliminare i vincoli relativi al prezzo imposto e ai diritti soggettivi; ** |
** Se stipulate dopo il 15.03.1992 (entrata in vigore della Legge 179/1992) non possono subire nessuna variazione
P.E.E.P. “CHIOSARINO”:
TIPO DI CONVENZIONE |
COSA POSSONO FARE |
QUANTO DEVONO PAGARE |
Convenzioni in diritto di superficie della durate di 99 anni |
Possono essere modificate con nuove convenzioni in diritto di proprietà della durata di 20 anni |
Oltre al corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 31 comma 48 della Legge 179/1992, ripartito in base ai millesimi di proprietà, il richiedente dovrà sostenere le spese notarili e relativi diritti di segreteria pari a € 1.000 (da versare solo qualora la pratica vada a buon fine). |
Convenzioni in diritto di proprietà | Non potranno subire alcuna modifica |